Catasto incendi - Aree percorse dal fuoco
Pubblichiamo il catasto incendi aggiornato per le aree percorse dal fuoco
Last update: 5 December 2025, 12:55
Le aree percorse dal fuoco sono quei terreni classificati come “boscati” che hanno subito incendi in un determinato periodo, come stabilito dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 .
Ogni anno, al termine della Campagna antincendio boschivo e urbano-rurale, che si svolge dal 15 giugno al 30 settembre, il Comando unità forestali ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, insieme ai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, pubblica sul sito SIM (Sistema Informativo della Montagna) la perimetrazione delle aree interessate dagli incendi. Questo strumento è consultabile dalle Pubbliche Amministrazioni.
I Comuni utilizzano queste informazioni per aggiornare il catasto incendi boschivi, un sistema fondamentale per lo studio del territorio, la prevenzione degli incendi e l'applicazione dei vincoli normativi.
Secondo l’articolo 3 del DL 120 del 8 settembre 2021, convertito in Legge 8 novembre 2021 n. 155 , è prevista una specifica misura di salvaguardia:
“Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei rispettivi siti internet istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti nei siti internet istituzionali”.
È importante evidenziare che, in conformità alla normativa sopra citata, le informazioni acquisite dal SIM e pubblicate sul sito istituzionale di Roma Capitale il 03/03/2023 comportano, a partire dalla data di pubblicazione, l'applicazione immediata e provvisoria delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353.
Per consultare i dati acquisiti dal SIM, si rimanda agli allegati.
Si ricorda che:
· le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente.
· in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto.
· è inoltre vietata per dieci anni, sui predetti suoli, la realizzazione di edifici, nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.
· sui predetti suoli, sono altresì vietate per cinque anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal ministero dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, il pascolo e la caccia.