Ufficio Anagrafe

L'Anagrafe della popolazione residente si configura come "un registro" che documenta la posizione dei cittadini residenti, siano essi italiani o stranieri e ne rileva i movimenti. L'Anagrafe, inoltre, tiene conto di tutti i mutamenti che si verificano nel Comune per cause naturali o civili, cioè per nascita, matrimonio, morte, emigrazione, immigrazione, ecc. I dati anagrafici pubblici sono quelli che si possono evincere attraverso l'emissione di certificati. Non è consentito consultare i registri di anagrafe nella loro totalità. Prima dell'unità d'Italia le anagrafi esistevano nelle più importanti città degli Stati in cui era divisa la nostra penisola; nel Regno d'Italia l'ufficio anagrafe fu istituito, anche se a carattere facoltativo, con Reggio Decreto del 31 dicembre 1864, n. 2106. Successivamente lo stesso venne reso obbligatorio con legge 20 giugno 1871.

Servizi ufficio Anagrafe:

Popolazione residente Carta d'indentità
Autenticazione documenti Codici fiscali
Autenticazione fotografie Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà
Autenticazione firme Variazioni anagrafiche
Cambio di residenza Autocertificazione
Pratiche Immigrazione cittadini della Comunità Europea  

Popolazione residente nel Comune di Tarano alla data del 1 febbraio 2009
  Di cui residenti di cittadinanza straniera
Maschi
707
Maschi
60
Femmine
742
Femmine
74
Totale
1.449
Totale
134
Nuclei Famigliari
581
Nuclei Famigliari
57

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Autenticazione Documenti

Per gli atti destinati alla pubblica amministrazione ci si può rivolgere all'ufficio anagrafe, anche diverso da quello di residenza, presentando la fotocopia da autenticare insieme con l'originale. Per gli atti che riguardano rapporti tra privati rivolgersi al notaio.

Si sottolinea che in base alle ultime disposizioni di legge, il cittadino non deve recarsi all'anagrafe per autenticare i documenti, l'autenticazione può essere fatta direttamente dall'ufficio che riceve l'istanza.

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Autenticazione di Fotografia

Si può fare l'autentica della foto anche in anagrafe di Comune diverso da quello di residenza, presentandosi di persona nell''ufficio muniti di documento di riconoscimento valido e della fotografia.

Si sottolinea che in base alle ultime disposizioni di legge, il cittadino non deve recarsi all'anagrafe per autenticare la fotografia, l'autenticazione verrà fatta direttamente dall'ufficio pubblico che riceve l'istanza.

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Autenticazione di Firma

L'autenticazione di firma si può fare anche in anagrafe di Comune diverso da quello di residenza. Si ricorda che, per quanto riguarda gli atti destinati alla Pubblica Amministrazione, l'interessato si può recare all'ufficio che deve ricevere il documento e firmare alla presenza del funzionario competente, munito del documento di riconoscimento valido e dell'atto su cui va apposta la firma.


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Cambio di Residenza

Il tresferimento della dimora abituale da un Comune all'altro va dichiarato al Comune di immigrazione. I cambi di abitazione devono essere dichiarati all'ufficio anagrafe e deve essere membro maggiorenne della famiglia che chiede la residenza, presentando un documento d'identità valido. I cittadini stranieri devono presentare il passaporto in corso di validità e il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura non scaduto e con validità non inferiore ad un anno.

All'atto della dichiarazione di cambio di residenza occorre compilare, per ogni membro della famiglia in possesso di patente di guida e carta di circolazione, un apposito modulo.

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ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELL'UNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO (artt. 7, 9 e 19 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n° 30)

Oltre alla documentazione richiesta per l'iscrizione anagrafica, (passaporto, targa veicoli di proprietà, patente di guida italiana, codice fiscale ecc.) il cittadino dell'Unione deve produrre la seguente documentazione:
Nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l'attività esercitata. I cittadini della Romania e della Bulgaria, per l'esercizio di talune attività lavorative, dovranno anche esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione, come è meglio specificato di seguito.
Il cittadino dell'Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri figli. Tale disponibilità è autodichiarata dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2007 in euro 5.061.68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno e due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro:

Limite di reddito Numero componenti
€..5.061,68 solo richiedente o richiedente + un familiare
€ 10.123,04 richiedente + due familiari o richiedente + tre familiari
€ 15.185,04 richiedente + quattro familiari e oltre

In aggiunta al requisito reddituale il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione che copra le spese sanitarie.
Nelle ipotesi di soggiorno per motivi di istruzione o di formazione professionale l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificato nel punto precedente.
Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di soggiorno per motivi di lavoro i cittadini dei Paesi neocomunitari (Romania e Bulgaria), relativamente all'accesso al mercato del lavoro sono attualmente soggetti ad un regime transitorio, che durerà fino al 1 ° gennaio 2008.

Il regime transitorio prevede che per i cittadini di tali Paesi l'accesso al lavoro sia liberalizzato per alcuni settori, mentre per i restanti sia subordinato al possesso di un nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.
In particolare, l'accesso al mercato del lavoro non è subordinato ad alcuna condizione per il lavoro stagionale e per il lavoro nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato.

Per tutti i restanti settori produttivi - ai quali il cittadino della Romania e della Bulgaria accede previa rilascio del nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione - il lavoratore dovrà produrre tale documento ai fini dell'iscrizione anagrafica disciplinata dal decreto legislativo.

ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO (artt. 2 e 9 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n° 30)

I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto legislativo sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

I cittadini dell'Unione in questione devono presentare, per l'iscrizione anagrafica, in documento d'identità ed un documento che attesti la qualità di familiare nei sensi soprarichiamati, o di familiare a carico.

La qualità di vivenza a carico può essere attestata dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000.


ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO (artt. 9 e 10 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n° 30)

Per questa categoria di persone l'adempimento relativo alla richiesta d'iscrizione anagrafica è subordinata al rilascio da parte della Questura della carta di soggiorno.

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Carta d'identità

La carta d'identità serve come documento di riconoscimento e viene rilasciata a tutte le persone che hanno compiuto il 15° anno di età.
Ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 la carta d'identita' ha una validità di 10 anni.
Nel caso che la carta d'identità sia stata rilasciata precedentemente all'entrata in vigore della suddetta legge e che ha una scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008, l'Ufficio Servizi Demografici su presentazione del documento da parte dell'interessato, procederà con la convalida per ulteriori cinque anni.

E' documento valido anche per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali

In caso di furto o smarrimento, prima di richiedere il duplicato, occorre fare la denuncia al posto di pubblica sicurezza dichiarando i dati del documento.

Per ottenere la carta d'identità occorre essere residenti nel Comune e recarsi di persona presentando:
3 foto recenti e identiche, formato tessera, un documento di riconoscimento valido o in mancanza di questo la presenza di due testimoni muniti di documento di riconoscimento valido.

Inoltre

Per ottenere un duplicato:
in caso di irreperibilità della vecchia carta d'identità per il rilascio del duplicato è necessario presentare la denuncia di furto o smarrimento.

Per il rinnovo:
carta d'identità scaduta; se il documento è stato rilasciato ed è in corso di validità si può ottenere il rilascio anche senza presentare altri documenti di riconoscimento.

Per i minori di 18 anni:
il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio ai minori presuppone l'autorizzazione dei genitori.

Per gli stranieri:
i cittadini stranieri possono richiedere la carta d'identità non valida per l'espatrio se residenti. Per richiederla occore il passaporto e numero 3 foto recenti e identiche, formato tessera.

Per i non residenti:
la carta d'identità può essere rilasciata anche ai non residenti, in casi eccezionali in quanto impossibilitati a recarsi nel Comune di residenza, il quale deve rilasciare apposito "NULLA OSTA".

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Dichiarazioni Sostitutive dell'atto di Notorietà

Per ottenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa dal dichiarante sotto la propria responsabilità, senza intervento dei testimoni) bisogna presentarsi all'ufficio muniti di un documento di riconoscimento valido e con il testo integrale e preciso della dichiarazione da rendere. Si possono dichiarare solamente stati, fatti e qualità personali rivolte alla Pubblica Amministrazione.

Modulo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

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Variazioni Anagrafiche

Ogni componente può rendere la dichiarazioni relative alle variazioni delle persone componenti della famiglia.

E' sufficiente la presenza di una persona, che appartenga al nucleo familiare in movimento.

Nel caso di scissione familiare o ricongiunzione ad altra famiglia, la dichiarazione deve essere resa dagli interessati componenti della famiglia di provenienza o da uno dei componenti della famiglia di trasferimento.

All'atto della dichiarazione di variazione di indirizzo occorre compilare, per ogni componente in movimento in possesso di patente di guida e carta di circolazione, un apposito modulo.

Dichiarazione di variazione del nome

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Autocertificazione

L'autocertificazione deve essere compilata di proprio pugno dal cittadino e presentata (personalmente o non) all'amministrazione ricevente senza la necessità di rivolgersi all'Ufficio Anagrafe.
L'interessato deve rivolgersi direttamente agli Enti della Pubblica Amministrazione , Gestori o Esercenti un pubblico servizio.

E' possibile usufruire di un Servizio di Autocertificazione Telematica in Internet.

Ogni volta che devi presentare documenti ad enti pubblici devi sapere che nuove leggi prevedono che i documenti d'identità e tue dichiarazioni non autenticate spesso possono sostituire i normali certificati.

Con una tua autocertificazione non autenticata puoi dichiarare:
data e luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio; decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previste da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi altro dato presente nell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

RICORDA che per molte di queste informazioni puoi anche chiedere che siano richieste direttamente all'ufficio che ne è in possesso.

Con una dichiarazione che si chiama "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" puoi documentare tutto ciò che non è autocertificabile anche quando riguarda altre persone.
Queste dichiarazioni si presentano direttamente agli uffici, devono essere firmate e la firma non deve più essere autenticata, oppure si inviano assieme alla fotocopia di un documento d'identità, sempre senza bisogno di autentica.
ECCEZIONE: LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' PRESENTATE PER LA RISCOSSIONE DI BENEFICI ECONOMICI DA PARTE DI TERZI O PRESENTATE A PRIVATI RICHIEDONO L'AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE.

Se invece ti chiedono la copia autentica di documenti: puoi chiedere al responsabile di procedimento di quell'Ente o all'Anagrafe, oppure si può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto d notorietà con le quali si dichiara che le copie presentate sono conformi all'originale.

Se infine devi presentare una domanda alla Pubblica Amministrazione: la domanda può essere presentata senza bisogno di autenticare la firma, oppure può essere spedita assieme alla fotocopia di un documento di identità.
ECCEZIONE: LA DOMANDA PRESENTATA PER LA RISCOSSIONE DI BENEFICI ECONOMICI DA PARTE DI TERZI O PRESENTATE A PRIVATI RICHIEDONO L'AUTENTICA DELLA FIRMA.

Autocertificazioni

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