ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI. Tutti
i cittadini hanno diritto di accesso alle informazioni in possesso dell’Amministrazione.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque
abbia interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
È escluso l’accesso: agli atti coperti da segreto istruttorio,
il cui accesso dovrà essere richiesto direttamente alla competente Procura
della Repubblica, agli atti che si riferiscono, o che la violino, alla tutela
dei diritti di riservatezza dei singoli, dei gruppi o delle associazioni, agli
atti che si riferiscono all’ordine pubblico. È possibile accedere
alle informazioni e agli atti sia in modo informale che in modo formale.
L’eventuale impossibilità ad accedere agli atti, verrà comunicata
all’interessato nei modi in cui è stata presentata la richiesta
(informale o formale). Le richieste di accesso di tipo informale, possono essere
presentate anche verbalmente. L’interessato dovrà far conoscere
la propria identità, dovrà fornire ogni riferimento utile per
l’individuazione dell’atto o documento del quale si vogliono ottenere
informazioni e precisare l’interesse relativo all’oggetto della
richiesta. In merito alla richiesta presentata, l’Ufficio risponde, se
possibile, immediatamente e senza formalità.
Nel caso non sia possibile accogliere immediatamente la richiesta informale,
o nel caso che sorgano dei dubbi sulla legittimità del richiedente, sulla
sussistenza dell’interesse o sull’accessibilità del documento,
il richiedente verrà invitato a presentare richiesta formale.
Per le richieste di accesso di tipo formale, è necessario compilare l’apposito
modulo che può essere presentato presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Tarano, spedito a mezzo posta o anche trasmesso a mezzo fax.
Per l’estrazione di copie degli atti è sempre necessario inoltrare
richiesta formale. Il termine massimo in cui dovrà concludersi il procedimento
amministrativo aperto dalla formalizzazione dell’atto, è di novanta
giorni dalla data della richiesta (legge 80/2005).
Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta l’interessato sarà
informato dall’Ufficio procedente, in questo caso il tempo utile alla
conclusione del procedimento inizia a decorrere dalla presentazione della nuova
richiesta o al completamento dei dati, laddove possibile, della richiesta precedentemente
inoltrata.